Come si vota?
AVVERTENZA - Art. 1- ter, comma 3, della l.r. 20 marzo 1951 n. 29 come aggiunto dall'art. 3, della l.r. 3 giugno 2005 n. 7:
3. Quando l'elettore ometta di votare per una lista regionale, il voto validamente espresso per una lista provinciale si intende espresso anche a favore della lista regionale che risu lta collegata con
la lista provinciale votata.
Art. 3, commi 2,3.4 e 5 della l.r. 20 marzo 1951 n. 29, come sostituito dall'art. 8 della l.r. 3 giugno 2005 n. 7:
~2 L'elettore dispone di due voti: uno per la scelta di una lista regionale, il cui capolista è candidato alla carica di Presidente della Regione, l'altro per la scelta di una lista fra quelle concorrenti nel
collegio provinciale .
. 3. Nell'ambito della lista provinciale prescelta l'elettore può esprimere un voto di preferenza, scrivendo nell'apposita riga, a questo scopo riportata nella scheda di votazione, il cognome. ovvero il
cognome e nome, di uno dei candidati compresi nella lista medesima.
4. Il voto per la lista regionale si esprime tracciando un segno sul cognome e nome del capolista, riportati a caratteri di stampa nella scheda di votazione, ovvero tracciando un segno sul contrassegno
della lista regionale prescelta. Qualora l'elettore segni sia il cognome e nome del capolista sia il relativo contrassegno della lista regionale, il voto si intende validamente espresso.
5. L'elettore può votare una lista regionale ed una lista provinciale non collegate fra loro. In questo caso entrambi i voti si intendono validamente espressi".